
È principio ormai assodato (Corte Costituzionale, sentenza n. 10/23) che, sia nel caso in cui vi sia un accertamento induttivo “puro” (ossia quello di cui all’art. 39, comma 2, del DPR 600/73), sia in caso di accertamento analitico-induttivo (art. 39, comma 1, lett. d), DPR 600/73), l’Agenzia delle Entrate deve riconoscere una quota forfetaria di costi, senza che ciò si traduca in un onere della prova a carico del contribuente.
La giurisprudenza di legittimità ha rapidamente recepito tale indirizzo nelle proprie decisioni.