
Ai fini della disciplina delle incompatibilità, il limite del 20% deve essere rapportato al fatturato complessivo imputabile al professionista, dato dalla somma del fatturato professionale “diretto” e della quota di fatturato della società di servizi a lui riferibile.
Questo il chiarimento dell’Informativa n. 70/2026 del CNDCEC, che ha affrontato il caso del professionista che esercita attività d’impresa tramite società avente ad oggetto servizi strumentali o ausiliari all’attività professionale: è il caso dei CED (centri elaborazione dati) o società che gestiscono contabilità, domiciliazione e servizi di segreteria.