
Poco più di mesi fa, la Cassazione si era pronunciata sulla emendabilità del ravvedimento operoso, con la sentenza n. 3346/2026, nella quale ha sancito un principio alquanto strano (per non dire infondato). Mentre il versamento del tributo viene confermato come “ritrattabile”, ossia rimborsabile se indebito, la sanzione ridotta viene definita “scelta negoziale” irrevocabile, rendendola di fatto irripetibile anche qualora l'obbligazione principale si riveli inesistente.