
L'Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (AIDC), con la Norma di comportamento n. 236 del 16 aprile 2026, ha fornito importanti precisazioni sul trattamento fiscale applicabile ai fondi per rischi e oneri. Il documento si sofferma in particolare sulla gestione contabile e tributaria di quegli accantonamenti che, al momento della loro costituzione, non hanno beneficiato della deduzione fiscale. La norma recepisce le definizioni fornite dal principio contabile OIC 31, che distingue tra:
Viene inoltre ribadito che tali fondi non possono essere impiegati per la rettifica di attività, come nel caso delle svalutazioni, poiché in tali ipotesi il valore deve essere portato direttamente a diminuzione dell'attivo.