
In relazione al credito d’imposta transizione 5.0, l’art. 1, co. 1, lett. a), del DL 3/04/2026 n. 42, pubblicato in G.U. n. 78 del 3/04/2026, incrementa all'89,77% la misura del credito d’imposta spettante alle imprese che hanno presentato le comunicazioni preventive per il quale erano state esaurite le risorse disponibili.
In particolare, la disposizione, recependo l’aumento delle risorse stanziate per la misura:
Il credito d’imposta è ora determinato in misura pari all’89,77% di quanto originariamente richiesto, con riferimento:
Non rientrano più tra le spese agevolabili quelle sostenute per gli obblighi di certificazione, previste nella versione originaria della norma.
Sotto il profilo finanziario, il beneficio è riconosciuto entro il limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro per il 2026, a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 770, secondo periodo, della L. 199/2025, con un rilevante incremento rispetto ai precedenti 537 milioni di euro.
Resta fermo il termine del 30 aprile 2026 entro il quale il GSE deve comunicare ai soggetti interessati l’ammontare del credito utilizzabile, previa informativa all’Agenzia delle Entrate.
Il DL 42/2026 introduce altresì il nuovo comma 3-bis all’art. 8 del DL 38/2026, prevedendo un contributo aggiuntivo a favore delle medesime imprese. Tale contributo è riconosciuto in relazione alle spese sostenute per:
Il contributo non può eccedere, per ciascuna istanza, l’importo del credito d’imposta richiesto per le medesime spese.
Sono previsti specifici limiti di spesa: 57,7 milioni di euro per il 2026, 80 milioni di euro per il 2027 e 60 milioni di euro per il 2028. L’erogazione è demandata al MIMIT, sulla base delle informazioni trasmesse dal GSE, secondo modalità da definirsi con apposito decreto. Le misure sono subordinate al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Il decreto contiene, infine, ulteriori disposizioni, tra cui interventi di riduzione delle accise sui carburanti e l’introduzione di un credito d’imposta per le imprese agricole.