
A seguito delle recenti controverse pronunce della Corte di Cassazione del 12 marzo scorso, che hanno ritenuto solidalmente responsabile un commercialista per l’invio telematico di una dichiarazione contenente componenti negativi indeducibili, ancorchè figurasse non essere stata materialmente predisposta dallo stesso (v. articolo 18/03/2026), si è reso opportuno un chiarimento istituzionale, volto a delimitare correttamente il perimetro delle responsabilità professionali.
In tale contesto è intervenuto il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, nel corso della seconda giornata del Congresso dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti, tenutosi a Napoli, fornendo importanti precisazioni interpretative.