
Anche qualora il commercialista si limiti alla sola trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi, può essere chiamato a rispondere della violazione tributaria in concorso con il contribuente, ai sensi dell’art. 9 del DLgs. 472/1997, quando pone in essere azioni od omissioni idonee a rendere possibile o ad agevolare la commissione dell’illecito fiscale.
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5635 del 12 marzo 2026.