
L'Agenzia delle Entrate, con l’Interpello 77/2026, ha fornito importanti chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 3 del d.lgs. n. 127 del 2015, che prevede il beneficio della riduzione di due anni dei termini di decadenza per l'accertamento ai fini IRES, IRAP e IVA. Il caso esaminato riguarda una società che intendeva effettuare pagamenti in denaro contante per l'acquisto di valori bollati per importi superiori a euro 500, ritenendo che tale attività, essendo priva di rilevanza ai fini IVA, non dovesse essere considerata un'operazione rilevante ai fini della decadenza dall'agevolazione.