
La Risoluzione n. 9 del 24 febbraio 2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce il regime di esenzione IVA previsto dall'articolo 10, primo comma, n. 18) del D.P.R. n. 633/1972 per alcune figure professionali operanti nel settore del benessere e della salute. Il documento analizza congiuntamente il requisito oggettivo (natura della prestazione di diagnosi, cura e riabilitazione) e il requisito soggettivo (abilitazione professionale soggetta a vigilanza sanitaria) necessari per accedere all'agevolazione.