
I fringe benefit non sono soggetti ad autonoma imposizione qualora, nel medesimo periodo d’imposta, il reddito di lavoro dipendente sia stato determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali di cui all’art. 51, co. 8-bis, del TUIR.
Questo il principio sancito dall’Agenzia delle Entrate nell’Interpello 37/2026, che ha affrontato il regime applicabile alle stock options e performance shares percepiti da un contribuente italiano che ha svolto attività lavorativa all’estero.