
Il regime premiale ISA, in caso di adesione al CPB, trova applicazione (indipendentemente dal punteggio di affidabilità fiscale conseguito) solo con riferimento ai periodi d’imposta ricompresi nel biennio oggetto di concordato. Per le annualità non incluse nel CPB continua, al contrario, ad applicarsi la disciplina ordinaria di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017, che subordina il riconoscimento dei benefici premiali al raggiungimento del punteggio ISA individuato annualmente dall’Agenzia Entrate.
Il concetto è stato ribadito nell'Interpello n. 36/2026, con riguardo all’esonero dal visto di conformità ai fini della compensazione di crediti IRPEF/IRES fino a €. 50.000.