
La riforma della responsabilità dei sindaci delle società per azioni non ha efficacia retroattiva.
A chiarirlo, per la prima volta, è la Corte di cassazione, I sezione civile, con l’ordinanza n. 1392/2026, depositata il 22/01/2026, intervenendo su una questione che aveva generato orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito (di analogo tenore la precedente Ord. n. 1390/2026).