
Il soggetto che cede le quote di una Società, unico asset di un trust oggi estinto, con la madre quale disponente e una società svizzera quale trustee — prima del decorso di 5 anni dalla data della loro attribuzione, è tenuto a determinare in Italia il reddito diverso applicando i criteri fiscali che sarebbero stati utilizzati dalla madre.
In tal senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate con l'Interpello n. 17/2026.