
Con l’Interpello 16/2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è applicabile l’esenzione dall’imposta sulle successioni prevista dall’art. 3, comma 4, del Testo unico delle successioni e donazioni (TUS) nel caso di trasferimento di partecipazioni sociali italiane a favore di un ente territoriale svizzero, in assenza della condizione di reciprocità di trattamento.