
Con l’Interpello 15/2026, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sul regime fiscale applicabile alle somme corrisposte a titolo di misura coercitiva indiretta ai sensi dell’art. 614-bis del Codice di procedura civile, chiarendo che tali importi non assumono natura reddituale e, pertanto, non devono essere assoggettati a tassazione.