
La risposta del MEF all’interrogazione parlamentare n. 5-04718 ha precisato che, in applicazione dell’art. 5, co. 1, della L. 448/2001, la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate deve essere effettuata assumendo come parametro la quota di patrimonio netto della società, così come determinata — in termini reali — dal perito incaricato, anche nel caso di azioni dotate di diritti patrimoniali rafforzati.
Diversamente, per le partecipazioni quotate, anch’esse potenzialmente oggetto di rivalutazione, la natura del titolo e i diritti patrimoniali e amministrativi a esso connessi risultano già incorporati nel valore espresso dal mercato.
Pertanto, per le partecipazioni non quotate:
Di seguito il testo della risposta del MEF.