
La maturazione del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, di cui all'art. 7, L. 448/98, è subordinata al fatto che tra la cessione della prima casa preposseduta ed il riacquisto intercorra, quale termine massimo, un anno; il termine di 2 anni, previsto dalla Nota II-bis, all’art. 1 , co. 4-bis, della Tariffa, parte I, allegata al TUR) si applica nel solo caso in cui la rivendita della prima casa preposseduta è successiva al nuovo acquisto.
Il tal senso si è espressa l'Agenzia delle entrate con l’Interpello 297 del 26/11/2025, nell'affrontare la possibilità di estendere da uno a due anni il citato termine, alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e dei recenti chiarimenti di prassi.