
La deducibilità delle spese di rappresentanza, in ambito professionale, è condizionata non solo dalla loro natura ma, soprattutto, dalla dimostrazione dell’effettiva inerenza all’attività svolta. È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26553 del 2 ottobre 2025, che conferma un orientamento giurisprudenziale rigoroso: non basta che un acquisto sia astrattamente riconducibile alle spese di rappresentanza, ma è necessaria la prova concreta della sua destinazione promozionale.