Il Regolamento 2831/2023 (che ha sostituito dal 2024 il precedente Regolamento 1407/2013 - v. RF 025/2024) stabilisce che un’impresa può ricevere aiuti pubblici, senza attivazione della procedura di preventiva richiesta di autorizzazione comunitaria, fino a un massimo di €. 300.000 in 3 esercizi consecutivi; tuttavia, l’impresa non deve essere classificata come "in difficoltà".
Anche l’art. 2, punto 18, del Regolamento UE n. 651/2014 e la Comunicazione 2014/C 249/01 della Commissione UE dispongono che tale condizione preclude qualsiasi forma di sostegno pubblico (incluso il regime de minimis). Infine, numerose disposizioni agevolative nazionali (si pensi numerosi crediti d'imposta nel periodo pandemico) vi fanno riferimento per individuare i soggetti che non possono avervi accesso.