La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12352 del 9/05/2025, ha stabilito un importante principio di diritto riguardante il concordato preventivo con riserva, di cui all’art. 161, co. 6, della "Legge fallimentare (R.D. 267/42). In particolare, il tribunale, nel concedere il termine e nell’eventuale nomina del commissario giudiziale, ha la facoltà di richiedere il deposito di una somma di denaro proporzionata alle spese stimate per la fase iniziale della procedura.