Con l’ordinanza n. 8139 del 27 marzo 2025, la Corte di Cassazione ha offerto un importante chiarimento in materia di agevolazione “prima casa”, stabilendo che, nel caso di acquisto contestuale di due unità immobiliari da destinare a un’unica abitazione, il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate può procedere alla revoca del beneficio decorre solo dopo tre anni dalla registrazione dell’atto di compravendita. La decisione si fonda su una interpretazione coerente dell’articolo 76 del D.P.R. n. 131/1986, che disciplina i termini per i controlli dell’Amministrazione finanziaria in tema di imposta di registro.