L’accantonamento delle quote del Trattamento di Fine Mandato (TFM) degli amministratori non è soggetto al limite quantitativo previsto dall’art. 2120 del Codice Civile (1/13 della retribuzione lorda) applicabile esclusivamente ai lavoratori dipendenti.
Le quote di accantonamento possono essere dedotte ogni anno, purché il trattamento sia stabilito da un atto scritto con data certa antecedente l’inizio del rapporto e che ne specifichi l’importo. In assenza di tali requisiti, i compensi sono deducibili sulla base del principio di cassa, ovvero nell’esercizio in cui vengono effettivamente corrisposti.
Questi i principi ribaditi dall’ordinanza n. 3299/2025 della Corte di Cassazione.