Si verifica spesso, nell'esercizio della propria attività, che le imprese (in particolar modo, le società di capitali) abbiano la necessità di attingere a forme di finanziamento.
Il prestito di denaro (cd. "raccolta del risparmio”) è, tuttavia, un'attività regolamentata in Italia dal D.Lgs. 385/1993 ("Testo unico delle leggi Bancarie, o "TUB"). Esso prevede che:
L’art. 11 TUB (Raccolta del risparmio) sancisce che “è raccolta del risparmio l’acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma” (co. 1) e che “la raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche” (co. 2). L’art. 130 TUB (Abusiva attività di raccolta del risparmio) sanziona penalmente “l’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell’articolo 11”.
Il successivo comma 3 demanda a norme di rango secondario (delibere del CICR - Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio - e Provvedimenti della Banca d'Italia) la determinazione delle condizioni in presenza delle quali l’acquisizione di denaro, “in ragione di rapporti societari”, non integra la fattispecie illecita di raccolta del risparmio tra il pubblico.
Il Provvedimento 8/11/2026 della Banca d'Italia ha, per ultimo, disciplinato le regole sulla raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche a partire dal 2017; il Provvedimento ha il pregio di aver armonizzato le disposizioni del TUB con le delibere nel frattempo emanate dal CICR (del 19/07/2005 e del 22/02/2006).