L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 21/2025, ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità dell’imposta di bollo alla certificazione di idoneità al maneggio delle armi, rilasciata dalle sezioni di tiro a segno nazionali. Il quesito nasce dall’interpretazione dell’articolo 27-bis della Tabella allegata al DPR n. 642/1972, che esenta dall’imposta di bollo gli atti, documenti e certificazioni emessi da federazioni sportive riconosciute dal CONI e associazioni sportive dilettantistiche senza fine di lucro.