Gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate possono sospendere il rimborso dei crediti anche in presenza di un semplice Processo Verbale di Constatazione (PVC), indipendentemente dall’emissione di un atto di contestazione, irrogazione di sanzioni o provvedimento impositivo. Questa posizione è stata confermata dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2025.
Fino al 31 dicembre 2015, l’art. 23 del D.Lgs. 472/1997 consentiva la sospensione solo nei casi in cui fosse stato notificato un atto di contestazione o di irrogazione della sanzione nei confronti dell’autore della violazione o di soggetti obbligati in solido.
Dal 1° gennaio 2016, con il D.Lgs. 158/2015, la normativa è stata ampliata, includendo tra gli atti idonei a sospendere il rimborso qualsiasi provvedimento che accerti maggiori tributi, indipendentemente dalla denominazione (accertamento, rettifica o recupero).