Lo schema d’atto non è un atto impositivo autonomamente impugnabile e, pertanto, non rientra nella sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto. Questo principio è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2025.
Tuttavia, è prevista la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate.
Di conseguenza, il termine di 60 giorni normalmente concesso per presentare osservazioni sulle contestazioni contenute nello schema d’atto non è soggetto alla sospensione nel mese di agosto.