Con la Risposta n. 1/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il palladio rientra nella categoria dei metalli preziosi ai fini fiscali, e che le plusvalenze derivanti dalla sua cessione a titolo oneroso sono soggette all’imposta sostitutiva del 26%, così come previsto per oro, argento e platino. Il chiarimento si riferisce all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).