Con la Risposta n. 4/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la qualificazione fiscale delle somme versate a seguito dello scioglimento consensuale di un contratto, con particolare riferimento all’applicabilità delle disposizioni dell’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR. Il caso esaminato riguarda una società del settore cantieristico navale che, dopo aver sciolto un contratto di vendita di uno yacht, ha corrisposto diverse somme al committente.