Come noto, l'art. 6 del DL n. 39/2024 (“Salva Conti”) ha introdotto un obbligo di comunicazione per la fruizione dei crediti d'imposta per:
Si tratta delle seguenti comunicazioni:
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE |
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Investimenti 2024: - “Industria 4.0” - “Ricerca & Sviluppo” |
Investimenti che “si intendono effettuare” a decorrere dal 30/03/2024 |
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Invest. nel periodo 1/01 – 29/03/2024 |
Comunicazione (ex post) di completamento degli investimenti |
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Investimenti 2023: “Industria 4.0” |
Comunicazione degli investimenti effettuati |
Nessuna comunicazione è dovuta per gli investimenti effettuati nel 2022.
Termine di invio
Il DM attuativo 24/04/2024 non individua un termine specifico perentorio entro cui procedere all'invio delle comunicazioni, limitandosi ad indicare che deve trattarsi, rispettivamente, di una comunicazione:
*) "trasmessa in via preventiva" (prenotazione)
*) e "trasmessa al completamento degli investimenti" (comunicazione a consuntivo).
A tal fine Assonime (News 24/04/2024), alla luce della finalità statistica della comunicazione e le difficoltà in cui possono incorrere le imprese, per le quali "i dati richiesti dal modello emergono solo dopo che le imprese si sono concretamente determinate ad effettuare gli investimenti", ha ritenuto che, "in assenza di precise indicazioni, la comunicazione è preventiva quando viene inviata entro un congruo termine che decorre dal momento in cui viene effettuato l'ordine del bene strumentale 4.0 (o dei beni strumentali, materiali e altri asset agevolati dal credito R&D) oppure da quando l'impresa manifesta l'impegno a svolgere le attività agevolate dal credito R&D."
L'associazione di categoria rileva, peraltro, che "anticipare la comunicazione ad un momento precedente, significherebbe richiedere alle imprese una mera valutazione degli investimenti che intendono effettuare con evidente pregiudizio della finalità perseguita dalla norma in esame", per quanto concluda che "è questo un aspetto sul quale sarebbe però opportuno un chiarimento ufficiale da parte del MISE".
Considerazioni analoghe si ritiene possano essere avanzate anche per la comunicazione "a consuntivo" (l'invio con pochi giorni di differimento rispetto al "completamento" dell'investimento si ritiene non possa essere contestato).
Si ricorda che a decorrere dal 18/05/2024:
le comunicazione (