Con la consulenza giuridica n. 6 dell’08/10/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le cessioni di animali selvatici destinati prima ad attività venatoria e poi all’alimentazione sono soggette ad aliquota IVA del 22%.
Nel caso specifico, un’associazione rappresenta che diversi imprenditori agricoli che svolgono “attività connesse” di tipo faunistico-venatorio acquistano da terzi la fauna selvatica, che potrà poi essere destinata:
L’associazione ritiene che alle suddette cessioni di animali debba applicarsi l’aliquota IVA del 10% ai sensi del n. 7) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 – norma che prevede l’aliquota IVA ridotta per le cessioni di “conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane e altri animali vivi destinati all’alimentazione umana”.
Secondo l’Agenzia, invece, dette cessioni vanno assoggettate ad aliquota IVA ordinaria del 22%, in quanto non è possibile determinare fin dall’origine la destinazione della selvaggina all’alimentazione umana. Tale destinazione può essere determinata solo successivamente, quando il cacciatore preleva gli animali abbattuti.
Non è valida allo scopo una dichiarazione del cessionario che attesti la finalità venatoria dell’acquisto.
A sostegno dell’applicazione dell’aliquota ordinaria, l’Agenzia richiama il disposto dell’art. 18-bis del DL 73/2021 che, solo in via temporanea, per supportare gli operatori nel periodo dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus, ha concesso l’applicazione dell’aliquota del 10% per le cessioni di animali destinati ad attività venatoria, quale misura eccezionale e derogatoria rispetto all’ordinario regime applicabile a tali operazioni.