Con la risposta a interpello n. 183 del 12/09/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che al pari degli oneri generali di sistema, le due componenti perequative oggetto della delibera ARERA del 03/08/2023, n. 386 (la componente UR1a e la componente UR2a) concorrono alla determinazione dell'unitaria base imponibile IVA della TARI corrispettivo, in quanto contribuiscono a determinare il costo complessivo del servizio fornito dalla Società al cliente/consumatore, da assoggettare all'aliquota IVA del 10%.