L’art. 16 del D.lgs. 125/2024, in vigore dal 25/09/2024, recependo la Direttiva 2022/2464/Ue in materia di rendicontazione di sostenibilità (cioè del "Sustainability Report" o “ESG”) e la Dir. 2023/2775/Ue del 17/10/2023 (che ha modificato l’art. 3 della Dir. 2013/34/Ue, intervenendo sulle soglie per classificare la dimensione delle imprese), ha previsto l’incremento delle soglie per la “classificazione” delle imprese valevole:
- per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata;
- nonché per l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato.
Decorrenza: non chiara appare la decorrenza delle modifiche. L'art. 17, nel disciplinare il momento in cui le disposizioni del decreto trovano applicazione, prevede una decorrenza differenziata a seconda della tipologia di impresa interessata e tale differenziazione risulta evidentemente improntata alla sola introduzione del bilancio ESG (il riferimento è, in particolare, alle grandi imprese ed alle PMI quotate, mentre nessun riferimento viene fatto alle PMI non quotate ed alle microimprese). A tal fine si noti che l'art. 2 della citata Dir. 2023/2775/Ue prevede l’obbligo di applicare le disposizioni di recepimento per gli esercizi che hanno inizio dal 1/01/2024 e la possibilità di anticipare il recepimento delle nuove soglie per gli esercizi aventi inizio dal 1/01/2023. Dunque, i nuovi limiti dovrebbero potersi applicare ai dati (attivo e ricavi) degli esercizi 2023 e 2024 al fine di permettere alle società di depositare il bilancio dell'esercizio 2024 in forma abbreviata/di microimpresa.