Si applica l’esimente della crisi di liquidità nel caso di omesso versamento Iva dell’imprenditore trovatosi in difficoltà per il fallimento del monocommittente. Ciò perché alle deduzioni difensive sull’impossibilità concreta di pagare le imposte va attribuito il «massimo rilievo» dopo che la riforma fiscale, con decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 ha introdotto una causa di non punibilità per la crisi di liquidità non transitoria, dovuta all’inesigibilità dei crediti per l’accertata insolvenza di terzi o il mancato pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni. E il principio vale anche per l’omesso versamento di ritenute non certificate.
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 30532 del 27 luglio 2024 con cui è stato accolto il ricorso del legale rappresentante di una srl.