Con la risposta n. 172 del 20/08/2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli interessi passivi, pagati sulla base di atti di conciliazione tributaria o di accertamento con adesione per il ritardato versamento dell'Ires e dell'Irap, sono deducibili dai relativi imponibili, applicando le modalità di calcolo dettate dal Tuir al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto che li ha generati.