Il DL 113/2024 (in GU del 09/08/2024) ha previsto uno slittamento dei termini per il versamento dell’imposta sostitutiva da versare per l’adeguamento del magazzino, nonché per le relative rilevazioni contabili.
Intervenendo sull’art. 1, c.82, della L. 213/2023 (legge di Bilancio 2024), infatti, viene disposto che il versamento dell’imposta sostitutiva e dell’IVA sulla regolarizzazione è previsto in due rate di pari importo (senza interessi), rispettivamente scadenti:
Inoltre, si dispone che, se in applicazione di quanto detto il pagamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il pagamento della seconda, quest’ultimo viene differito anch’esso al 30 settembre 2024.
Rilevazioni contabili: per quanto riguarda le rilevazioni contabili, per i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio d’esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro la data del 29 settembre 2024, l’adeguamento delle rimanenze iniziali di magazzino può essere effettuato entro il 30 settembre 2024, nelle scritture contabili relative all’esercizio successivo.