Con la risposta a interpello 140 del 24/06/2024, l’Agenzia delle Entrate, richiamando la risposta 103/2024, ha ribadito che:
- in ipotesi di opzione per lo ''sconto integrale'' di interventi superbonus 110% (non vi è alcun debito residuo da pagare al fornitore)
- è possibile dare rilevanza alla "data fattura" indicata nella fattura elettronica che porta lo sconto, emessa dal fornitore
- laddove sia stata trasmessa allo SdI nei termini (ex art. 21, Dpr 633/72: entro 12 giorni o nei termini della fatturazione differita).
Sono, infine, ribaditi i precedenti chiarimenti in relazione all'eventuale scarto del file XML della fattura con lo sconto.