Con la Circolare n. 12/D del 7/05/2024, l’Agenzia delle Dogane ha fornito una serie di chiarimenti in relazione all’obbligo di presentazione di un’apposita dichiarazione per le movimentazioni transfrontaliere di “denaro contante” per importi uguali o superiori a €. 10.000.
In particolare:
è prevista la presentazione di apposita dichiarazione al primo ufficio doganale di confine.
La previsione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione nasce dall’esigenza di effettuare una rilevazione globale delle movimentazioni di capitali; l’infrazione amministrativa conseguente alla mera omissione della presentazione della dichiarazione si perfeziona a prescindere da eventuali ulteriori profili di illiceità di rilievo amministrativo e/o penale correlati al trasferimento del contante.
Illiceità che, nei casi in cui vi siano indizi di una possibile correlazione tra il denaro e le attività criminose contemplate dalla normativa di settore, possono riguardare anche casistiche relative a trasferimenti di somme inferiori alla citata soglia, per i quali non è richiesta la citata dichiarazione.
Ai fini della presentazione della dichiarazione valutaria (per importi uguali o superiori a euro 10.000), nonostante la non coincidenza tra la normativa unionale e quella nazionale, al fine di semplificare l’attività dei dichiaranti, è stato predisposto un unico modello di dichiarazione da compilare in maniera differenziata, come di seguito evidenziato, per le dichiarazioni in entrata o in uscita dal territorio nazionale verso i paesi dell’Unione Europea o verso quelli non unionali.
In relazione, proprio, all’attuale disallineamento normativo tra la disciplina UE e quella nazionale, alcune strutture territoriali hanno rappresentato dubbi interpretativi relativi a taluni profili applicativi delle disposizioni vigenti, aventi ad oggetto, in particolare, le seguenti tematiche: