Con un’informativa del 12/04/2024, dell’Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti sull’articolo 6-bis, del DL 145/2023, che ha modificato l’articolo 62-quater sul’imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo del TUA.
Il termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti non conformi presenti nelle rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle farmacie e nelle parafarmacie nonché in altri esercizi di vendita sarà stabilito con separata determinazione direttoriale, attenendo tale disposizione, ratione materiae, alla specifica filiera di distribuzione al dettaglio dei prodotti di cui trattasi.