Con comunicato del 12/01/2024, il Dipartimento delle Finanze del MEF ha reso noto che:
- con esclusivo riferimento all’IMU;
- nel caso in cui emerga una differenza positiva tra:
- l'imposta calcolata sulla base delle delibere di approvazione delle aliquote dell’IMU trasmesse al Ministero entro il termine del 30/11/2023;
- e quella versata entro il 18/12/2023;
- il contribuente dovrà effettuare l’eventuale conguaglio entro il 29/02/2024, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.