Con la CM 31/E del 09/11/2023, è stato fatto il punto sulle disposizioni introdotte dall’art. 4 del DL 145/2023.
Si ricorda che nella GU n. 244 del 18/10/2023 è stato pubblicato il DL 145/2023 (cd. "Decreto Collegato alla Legge di Bilancio 2024"), in vigore dal 19/10/2023, il cui schema era stato approvato nel CDM dello scorso 16/10/2023.
In esso è contenuta, tra l’altro, la proroga dei termini di versamento, relativi al secondo acconto delle imposte, che scade a fine novembre 2023.
ART. 4, DL 145/2023 |
Per il solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24. |