L’INPS, con il messaggio n. 3884 del 06/11/2023, interviene fornendo ai datori di lavoro specifiche indicazioni riguardo alla gestione nel LUL delle somme erogate a titolo di fringe benefit, soffermandosi, in particolare, sulla soglia di esenzione maggiorata prevista dal decreto Lavoro e sul trattamento fiscale e previdenziale applicabile al bonus carburante, per il quale è previsto un regime di favore fino all’importo di 200 euro annui.