
Con il messaggio n. 3356 del 26/09/2023, l'INPS - relativamente al bonus psicologo previsto dall’art. 1-quater comma 3 del DL 228/2021 e attuato con il DM 31 maggio 2022 - ha precisato che a decorrere dal 16/09/2023 è stata inibita qualsiasi operazione sulla procedura dedicata agli psicoterapeuti e l’INPS ha provveduto a verificare l’ammontare delle risorse regionali e provinciali residue, per consentire, ove presenti, lo scorrimento delle rispettive graduatorie e l’ammissione di nuovi aventi diritto nei limiti delle risorse ancora disponibili.