Nel corso del Videoforum dello scorso 20 settembre, i funzionari dell’Agenzia delle Entrate hanno confermato la costante posizione della prassi che, in relazione ai bonus edilizi, limita la possibilità di cessione del credito/sconto in fattura all’effettiva esecuzione dei lavori.
In particolare ha affrontato il caso in cui un condominio, con i requisiti per il Superbonus 110%, provveda a pagare entro il 2023 lavori che verranno, in parte, sostenuti nel 2024; in tal caso quanto risulta cedibile è il SAL conclusosi entro il 31/12/2023, in quanto si tratta di opere già eseguite a tale data che sono state regolarmente pagate.
Peraltro, la questione non risulta sufficientemente circostanziata dai funzionari dell’Agenzia: infatti viene affermato che “sarà possibile usufruire del Superbonus per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, che trovino corrispondenza in un SAL riferito al 31 dicembre 2023”.
Ora, occorre osservare che:
L’Agenzia, infine, non approfondisce il regime della quota di pagamento 2023 riferito a lavori effettuati nel 2024. In tal caso si deve ritenere nulla osti alla cessione del credito relativo ai lavori eseguiti nel 2024, una volta che siano certificati dal un 2° SAL (o da uno stato finale a conclusione dei lavori); naturalmente l’accordo di cessione dovrebbe essere successivo all’ultimazione dei lavori/liquidazione del 2 SAL.