
ll versamento del contributo di solidarietà temporaneo a carico di determinati soggetti operanti nel settore energetico, previsto dall’art. 1, co. da 115 a 119, della legge di Bilancio 2023 a seguito dello straordinario aumento dei prezzi dell’energia, ordinariamente previsto entro il 30/06/2023 (6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta 2022) anche per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare: