Con la risposta a interpello 429 del 18/09/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla fruizione del credito d’imposta per l'acquisto di prodotti energetici relativo al terzo trimestre 2022, nel particolare caso di:
- mancato adempimento dell’obbligo comunicativo necessario per il suo successivo utilizzo in compensazione;
- ove la fattura di conguaglio utile a documentare i costi sostenuti sia giunta solo decorso il termine per l’invio (16/03/2023).