Con la risposta 393 del 25/07/2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il servizio di trasporto aereo effettuato nei confronti del proprietario dell’aeromobile e dei suoi familiari da parte di una società di servizi che svolge fra l’altro, su incarico dello stesso proprietario del velivolo, anche adempimenti tecnici ed amministrativi per suo conto, rientra nel ''volo di passeggeri di aerotaxi'' secondo la definizione dell’Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile) e deve essere assoggettato all’imposta erariale prevista dall’articolo 16, comma 10-bis del Dl n. 201/2011.