Con la risposta a interpello 370 del 04/07/2023 l’Agenzia delle Entrate si è espressa sulla ripartizione della postestà impositiva sui redditi di lavoro dipendente del contribuente che:
- al 01/01 dei periodo d’imposta di percezione del reddito risultava “fiscalmente residente” in Italia e ha prestato la propria attività di lavoro dipendente in Italia;
- e che al 31/05 del medesimo periodo d’imposta si è trasferito in Svizzera, prestando, a seguito del trasferimento, attività di lavoro dipendente in Svizzera, con il relativo reddito prodotto già tassato alla fonte dallo Stato Elvetico.
Ai fini della tassazione dei suddetti redditi, in Italia, in Svizzera o con potestà impositiva concorrente dei due Stati, occorre:
- in primo definire la residenza fiscale del soggetto in questione, in relazione al periodo d’imposta in cui è avvenuto il “cambio” di residenza (periodo d’imposta “x”) e nei successivi periodi d’imposta (periodo d’imposta x+1 e seguenti);
- in secondo luogo, individuare la postestà impositiva sui redditi di lavoro dipendente prodotti dal soggetto in questione.