Con il decreto 13/02/2023 (pubblicato nella GU del 27/02/2023), il MEF aggiornato i coefficienti per la determinazione della base imponibile dei fabbricati classificati nel gruppo D, non iscritti in Catasto o comunque privi di rendita catastale, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati da utilizzare ai fini dell’IMU e della IMPI.
L’applicazione di tali coefficienti per la determinazione della base imponibile riguarda esclusivamente i fabbricati non iscritti in Catasto e sprovvisti di rendita
A norma dell’art. 1 comma 746 della L. 160/2019, per tali fabbricati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita catastale, la base imponibile ai fini IMU viene determinata prendendo a riferimento (anziché la rendita catastale, di cui sono privi) i costi storici di acquisto o di costruzione (comprensivi, tra l’altro, del costo del terreno e delle spese incrementative, e al lordo delle quote di ammortamento – cfr. risoluzione del Ministero dell’Economia e delle finanze del 28 marzo 2013 n. 6/DF), risultanti dalle scritture contabili alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero, se successiva, alla data di acquisizione.
Tali valori contabili “storici devono poi essere “attualizzati”, per ottenere la base imponibile IMU, applicando coefficienti che vengono annualmente aggiornati con decreto ministeriale (per tenere conto dei dati ISTAT sull’andamento del costo di costruzione di un capannone).
Per il calcolo della base imponibile IMU dei predetti fabbricati, dunque, i costi di acquisto o di costruzione devono suddividersi in ragione dell’anno di sostenimento, dovendo poi applicarsi agli stessi i relativi coefficienti (per i costi incrementativi deve farsi invece riferimento alla loro contabilizzazione al termine dell’esercizio, per cui quelli in corso d’anno rileveranno nell’esercizio successivo).