Fisco passo per passo 14/05/2025Società di comodo e IVA: nessuna soluzione operativa per il recupero dei crediti in attesa del riordino normativoNel corso della seduta del 13 maggio 2025 della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, il Governo ha fornito una risposta ufficiale all’interrogazione n. 5-03950, presentata dagli Onorevoli Matera e altri, in merito alle modalità di recupero del credito IVA maturato dalle società di comodo, alla luce della sentenza della Corte di giustizia UE del 7 marzo 2024 (causa C-341/22). I firmatari dell’interrogazione hanno richiamato l’attenzione sulla dichiarata incompatibilità della normativa italiana con il diritto europeo, nella parte in cui prevede una presunzione legale di non operatività, basata su parametri quantitativi, e che comporta l’esclusione dal diritto alla detrazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 30, comma 4, della legge n. 724/1994.
L’evoluzione della Giurisprudenza 14/05/2025Agevolazioni prima casa e immobili di lusso: l’Iva segue ancora il criterio del D.M. 1969 per le cessioni anteriori al 13 dicembre 2014La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7000 del 16 marzo 2025, torna ad affrontare la delicata questione relativa all’applicazione dell’aliquota Iva agevolata sulle cessioni immobiliari rientranti nel regime prima casa, in particolare quando queste riguardano abitazioni di lusso acquistate in data anteriore all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 175/2014, cioè prima del 13 dicembre 2014. L’intervento della Suprema Corte ha chiarito che, ai fini Iva, il riconoscimento dell’agevolazione del 4, prevista per le abitazioni non di lusso da adibire a prima casa, resta ancorato ai criteri del D.M. 2 agosto 1969, anche dopo l’introduzione del nuovo criterio catastale stabilito per l’imposta di registro dalla riforma del D.Lgs. n. 23/2011, entrata in vigore dal 1 gennaio 2014.
Fisco passo per passo 14/05/2025Cessione separata di usufrutto e nuda proprietà: due regimi fiscali distinti ai fini dell’imposizione sui redditiCon lInterpello 133 del 2025, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire il trattamento fiscale applicabile alla particolare operazione di cessione contestuale ma separata dell’usufrutto e della nuda proprietà di un medesimo immobile, eseguita a favore di acquirenti distinti. L’istanza ha origine da un quesito formulato da due contribuenti, coniugi in regime di separazione dei beni, comproprietari in parti uguali di un appartamento (categoria A/2) con annessa cantina pertinenziale (categoria C/2), i quali intendevano procedere alla vendita frazionata dei due diritti reali a soggetti diversi.
Fisco passo per passo 14/05/2025Fusione per incorporazione e crediti Superbonus: cessione a terzi solo dopo autorizzazione dell’AgenziaL’Agenzia delle Entrate, con lInterpello 134/2025, si è espressa in merito alla corretta gestione dei crediti d’imposta derivanti dal Superbonus 110, in un’ipotesi in cui essi risultano oggetto di un Accordo Quadro precedentemente stipulato da una società poi fusa per incorporazione in un’altra. La questione affronta in particolare la possibilità, da parte della società incorporante, di cedere tali crediti a un soggetto terzo in esecuzione del medesimo accordo, nonché le modalità con cui il cessionario potrà utilizzarli in compensazione.
Info Flash Fiscali 089 / 2514/05/2025Termine di 2 anni per vendere la 1 casa preposseduta - RetroattivoL’Agenzia delle Entrate ha chiarito, in tema di prima casa, che: l’allungamento da uno a due anni introdotto dalla legge di Bilancio 2025 del limite temporale per rivendere l’immobile agevolato già posseduto in caso di nuovo acquisto, e conservare così le agevolazioni, si applica non solo agli atti di acquisto di immobili stipulati dal 1 gennaio 2025, ma anche nel caso in cui, al 31 dicembre 2024, non sia ancora decorso il precedente termine di un anno. In tal modo, il nuovo termine di due anni si applica anche a chi ha comprato la casa nel 2024.
Notizie Flash 14/05/2025Pedaggi autostradali: contributi per riduzioni sui transiti 2024. Definiti tempi, criteri e requisitiCon la delibera del 16 aprile 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stabilito le modalità e i termini per la presentazione delle domande di riduzione dei pedaggi autostradali riferiti all’anno 2024. Si tratta di un’opportunità rivolta agli operatori del settore dell’autotrasporto, a fronte dei costi sostenuti nel corso dell’anno, secondo i parametri e le condizioni previste dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40.