Con la risposta n. 573 del 24/11/2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa riconosciuta, in caso di divorzio, a tutti gli atti relativi allo scioglimento di matrimonio o cessazione degli effetti civili e ai procedimenti sulla corresponsione dell’assegno (articolo 19, legge n. 74/1987) vale anche per le unioni civili risolte in via giudiziale.
Di conseguenza, una coppia che provvederà a sciogliere giudizialmente la loro unione civile potrà beneficiare della misura di favore per il trasferimento del 50% dell’immobile adibito a residenza delle parti a favore di uno dei due coniugi.